Atti persecutori: condotta sussitente anche in un breve lasso temporale
Atti persecutori: non è la concentrazione in un breve lasso di tempo a fare la differenza
Il reato di atti persecutori è integrato anche da singole condotte reiterate in un arco temporale ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di essi, benché temporalmente concentrata, sia eziologicamente connessa con uno degli eventi considerati dall’art. 612-bis c.p..
Secondo la Cassazione, la doglianza difensiva relativa all’inidoneità a realizzare la condotta di stalking degli atti di molestia e minaccia realizzati dall’imputato, in quanto concentrati in un breve lasso temporale, deve ritenersi infondata. Infatti, ai fini della configurabilità del reato, la Corte ribadisce che «non è necessario che la reiterazione delle condotte, per risultare persecutorie, si dipani in un arco temporale apprezzabilmente lungo, poiché ciò che rileva è che esse, considerate unitariamente, risultino idonee a ingenerare nella vittima un progressivo stato di disagio e di prostrazione psicologica, tale da dare luogo a uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice».
Pertanto, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 19255/19; depositata il 7 maggio)